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Il consiglio di circolo, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il Consiglio di Circolo elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento
interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le
funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
Le elezioni del Consiglio di Circolo vengono
indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi
in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle
ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici
scolastici regionali.
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